Statuto del "COMITATO ALTRINIT"



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 "Comitato ALTRINIT"

S T A T U T O
dell'associazione  "Comitato Altrinit" per l'istituzione dell'ordine professionale dei traduttori e degli interpreti
 
Articolo 1 - Denominazione e Scopi
L'associazione "Comitato Altrinit" (Albo Traduttori e Interpreti Italiano) non ha finalità di lucro, è apolitica, apartitica ed aconfessionale.
Il suo scopo è l'istituzione dell'ordine professionale dei traduttori e degli interpreti.
Esso si costituisce a seguito della raccolta di firme (attualmente oltre 1.300) avviata da Antonella Andreella per verificare l'effettivo interesse della categoria dei traduttori e interpreti, degli attori delle formazione, dei fruitori dei servizi di traduzione e interpretariato, nonché degli intermediari del settore, verso l'istituzione dell'ordine professionale.
L'associazione potrà svolgere ogni attività volta a conseguire il suo scopo sociale, dialogando e sensibilizzando istituzioni, associazioni di categoria, agenzie di traduzione, ordini professionali delle altre categorie, docenti, studenti, nonché i fruitori finali dei servizi di traduzione e interpretariato.
A tale scopo l'associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di qualunque natura, anche contrattuali, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali ed in genere tutto ciò che a tale oggetto sociale è affine e/o complementare fino al conseguimento degli scopi sociali, quindi anche nel corso delle successive legislature e sostenendo le successive eventuali proposte di legge che l'associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, riterrà più vicine e rispondenti alle esigenze e alle prerogative della categoria.
 
Articolo 2 - Sede e Rappresentanza
La sede legale e amministrativa dell'associazione è in Potenza Picena, via Fosso a Mare n. 14.
Il foro competente è quello di Macerata.
 
Articolo 3 - Soci
Il numero dei soci dell'associazione è illimitato. Possono iscriversi persone, fisiche o giuridiche, di qualunque nazionalità, a condizione che abbiano già aderito alla raccolta di firme in corso dal 22 febbraio 2005 sul sito www.altrinit.org.
I soci si distinguono in cinque categorie:
a) Fondatori
b) Ordinari con diritto di voto
c) Ordinari senza diritto di voto
d) Onorari
e) Sostenitori.
- Sono soci Fondatori coloro che hanno fatto parte dell'atto costitutivo dell'associazione;
- sono soci Ordinari con diritto di voto coloro che hanno aderito alla raccolta di firme in corso dal 22 febbraio 2005 sul sito www.altrinit.org, inviato richiesta di iscrizione all'associazione ed hanno pagato la quota annuale;
- sono soci Ordinari senza diritto di voto coloro che hanno aderito alla raccolta di firme in corso dal 22 febbraio 2005 sul sito www.altrinit.org, inviato richiesta di iscrizione all'associazione ma non intendono versare alcuna quota annuale;
- sono soci Onorari gli enti e le associazioni di categoria che sostengono le iniziative della presente associazione nonchè tutti coloro che per meriti o contributi di particolare rilievo, hanno dato lustro allo sviluppo e alla diffusione di questa iniziativa. I soci Onorari sono dispensati dal versamento della quota annuale ed hanno diritto di voto;
- sono soci Sostenitori coloro che sostengono economicamente le iniziative dell'associazione, vengono ammessi a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto.
L'iscrizione all'associazione è valida purché l'attività di ciascun socio avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità ed il presente statuto dell'associazione.
In caso contrario si prevede l'espulsione secondo le modalità di cui al successivo Art. 23.
Il "Comitato Altrinit" è indipendente da qualsiasi associazione, comitato, circolo, partito, ecc. .
 
Articolo 4 - Patrimonio
Il patrimonio dell'associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell' associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti testamentari o altro.
Le entrate dell' associazione sono costituite:
a) dalle quote annuali versate dagli associati;
b) da sovvenzioni dello Stato e di enti pubblici o privati;
c) da proventi delle attività svolte.
Il socio che esce o viene espulso dall'associazione non ha diritto a pretendere il rimborso di quote od elargizioni versate all'associazione.
L'associazione risponde delle proprie obbligazioni con il proprio patrimonio e le proprie entrate.
 
Articolo 5 - Quote annuali
Sono ammessi ad iscriversi all'associazione coloro che abbiano aderito alla raccolta di firme in corso sul sito www.altrinit.org.
La quota annuale dei soci ordinari è stabilita ad inizio anno mediante delibera del Consiglio Direttivo.
Tale quota annuale non è obbligatoria, vale a dire che la semplice richiesta di iscrizione come socio ordinario è valida ai fini della regolare iscrizione come socio ordinario del "Comitato Altrinit".
I soci che decidono di iscriversi senza versare la quota non hanno diritto di voto.
Coloro che al momento della richiesta d'iscrizione desiderano versare una quota superiore a quella dell'anno in corso, per sostenere le attività dell'associazione, possono farlo.
Ciò non darà loro alcun diritto particolare rispetto agli altri soci.
 
Articolo 6 - Organi
Gli organi dell'associazione sono:
- Assemblea generale
- Consiglio Direttivo
- Presidente nazionale
- Vicepresidente nazionale
- Tesoriere nazionale
- Segretario nazionale.
Tutte le cariche sono gratuite.
 
Articolo 7 - Assemblea
L'assemblea generale è costituita da tutti i soci.
Hanno diritto di voto tutti i soci, ad eccezione di quelli che abbiano deciso di iscriversi all'associazione senza versare alcuna quota (soci ordinari senza diritto di voto). L'Assemblea si riunisce, almeno una volta l'anno, su convocazione del Consiglio Direttivo ovvero quando venga richiesto da un terzo di tutti i soci aventi diritto di voto.
L'Assemblea si tiene nel luogo deciso, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo purchè entro il territorio nazionale.
 
Articolo 8 - Convocazione dell'Assemblea
L'assemblea, ordinaria o straordinaria, deve essere convocata dal Presidente con avviso diramato a mezzo raccomandata postale od a mano, o a mezzo posta elettronica o fax almeno trenta (30) giorni prima della data fissata per la riunione e deve specificare il luogo, il giorno, l'ora e le materie da trattare.
L'avviso può contenere anche il luogo, giorno ed ora della seconda convocazione che dovrà tenersi almeno un'ora dopo la prima.
 
Articolo 9 - Validità dell'Assemblea
L'assemblea ordinaria di prima convocazione è valida quando sia presente, in proprio o per delega, la maggioranza semplice dei soci che hanno diritto di voto.
In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti, in proprio o per delega, i due terzi dei soci aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.
 
Articolo 10 - Rappresentanza in assemblea
I soci con diritto di voto hanno facoltà di farsi rappresentare in assemblea con delega scritta conferita ad un altro socio con diritto di voto. Ogni socio non può detenere più di due deleghe. Le deleghe vanno menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.
L'assemblea è presieduta dal Presidente nazionale, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente nazionale, ovvero anche in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona designata dall'assemblea stessa, assistito dal Segretario.
Il Presidente verifica la validità delle deleghe e constata la regolare costituzione dell'assemblea.
Il verbale dell'assemblea deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
 
Articolo 11 - Votazioni
Per le votazioni si procede con il sistema dell'alzata di mano a voto palese.
Per le elezioni alle cariche sociali si procede con il sistema della votazione a scrutinio segreto.
 
Articolo 12 - Assemblea ordinaria
L'Assemblea ordinaria discute e delibera:
1. sulla relazione del Presidente nazionale circa l'attività svolta nell'anno precedente;
2. sul bilancio consuntivo e sulla relazione del Tesoriere nazionale per l'anno precedente, nonché sul bilancio preventivo per l'anno in corso;
3. sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
4. su qualsiasi argomento messo all'O.d.G. e riguardante lo scopo sociale.
Le delibere sono adottate a maggioranza semplice degli intervenuti, in proprio o per delega.
 
Articolo 13 - Assemblea straordinaria
L'Assemblea straordinaria discute e delibera:
1. sulle modifiche Statutarie;
2. sullo scioglimento dell'associazione.
Sia in prima che in seconda convocazione, le delibere sono adottate a maggioranza dei due terzi degli intervenuti per quanto riguarda gli argomenti al punto 1 ed a maggioranza semplice degli intervenuti per quanto riguarda gli argomenti al punto 2.
 
Articolo 14 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di quattro ad un massimo di sette membri, dura in carica quattro anni e viene nominato, per la prima volta, all'atto costitutivo dell'associazione, si compone di soci fondatori e di altri soci che ne faranno richiesta, la cui ammissione, sempre per la prima volta, avverrà ad insindacabile giudizio dei soci fondatori stessi.
Successivamente alla prima volta, il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea tra i soci dell'associazione che ne hanno diritto.
Una volta nominato, il Consiglio Direttivo elegge, nel suo seno, il Presidente nazionale, il Vicepresidente nazionale, il Segretario nazionale ed il Tesoriere nazionale in base al numero di voti ottenuti dai candidati consiglieri.
Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo i soci fondatori che così desiderino.
La riunione del Consiglio Direttivo per la nomina delle cariche sociali deve avere luogo immediatamente dopo la chiusura dell'Assemblea in cui sono stati eletti i Consiglieri.
 
Articolo 15 - Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria tutte le volte che si renderà necessario su convocazione del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente. Tale convocazione può essere diramata anche per semplice lettera, posta elettronica o telefonicamente, almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.
La riunione è valida quando sia presente la maggioranza semplice dei Consiglieri.
I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere rappresentati per delega.
Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Nei casi d'urgenza o qualora si rendesse necessario per il conseguimento dello scopo sociale il Consiglio Direttivo può adottare delibere, valide a tutti gli effetti, per posta elettronica (mailing list) da ratificare alla prima riunione successiva.
 
Articolo 16 - Funzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha potere decisionale e, pertanto, discute e delibera su tutte le questioni poste all'Ordine del Giorno, purché in linea con il conseguimento dello scopo sociale. Ciascuno dei membri può proporre argomenti da inserire nell'O.d.G., comunicandoli al Presidente nazionale almeno quaranta giorni prima della riunione.
Inoltre il Consiglio Direttivo:
- esamina il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo predisposti dal Tesoriere nazionale;
- vigila sulla esatta applicazione delle norme del presente Statuto;   
- delibera su tutte le materie, inerenti all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione che siano genericamente idonee al raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera sulle proposte di esclusione dei soci, sull'istituzione di Gruppi di lavoro regionali, sulla nomina dei membri e dei responsabili di tali Gruppi di lavoro;
- provvede all'esecuzione dei provvedimenti adottati.
Il Consiglio Direttivo può inoltre proporre emendamenti al presente Statuto da sottoporre all'Assemblea dei soci.
 
Articolo 17 - Presidente nazionale e Vicepresidente nazionale
Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell'associazione, ne convoca e presiede le riunioni istituzionali, controlla e cura l'osservanza della disciplina, nomina suoi rappresentanti personali con incarichi definiti per iscritto. Prende sotto la sua responsabilità, tutti i provvedimenti di urgenza e le iniziative ritenute necessarie per il conseguimento dello scopo sociale, da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio Direttivo.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso e ne esercita le funzioni in caso di vacanza della carica.
 
Articolo 18 - Tesoriere nazionale
Il Tesoriere provvede all'amministrazione delle entrate, delle spese e del patrimonio sociale, in esecuzione del bilancio approvato dall'Assemblea e alle delibere del Consiglio Direttivo. Firma gli ordinativi di incasso e di pagamento e prepara annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo e all'approvazione dell'Assemblea.
Il Tesoriere nazionale ha potere di firma, disgiuntamente dal Presidente nazionale, sui conti correnti dell'associazione.
Può essere sostituito, in caso di impedimento o di assenza, dal Presidente nazionale o dal Vicepresidente nazionale.
 
Articolo 19 - Segretario nazionale
Il Segretario nazionale collabora con il Presidente per l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione; redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie; conserva i verbali delle riunioni degli organi dell'associazione.
 
Articolo 20 - Diritti dei soci
I soci, aventi diritto di voto, hanno i seguenti diritti:
- eleggere il Consiglio Direttivo
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo
- partecipare alle iniziative organizzate dall'associazione.
Tutti i soci aventi diritto di voto hanno diritto ad essere eletti alle cariche sociali.
 
Articolo 21 - Doveri dei soci
I soci hanno i seguenti doveri:
- impegnarsi per il raggiungimento dello scopo sociale;
- tenere verso gli altri membri un comportamento improntato alla correttezza e alla buona fede,  probità e decoro.
 
Articolo 22 - Recesso dei membri
Ciascun membro è libero di recedere dall'associazione in ogni momento, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo.
 
Articolo 23 - Esclusione dei membri
Possono essere esclusi con delibera del Consiglio Direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni quei soci che:
- contravvengano ai doveri indicati dal presente Statuto di cui all'articolo 21,
- agiscano in contrasto con lo scopo sociale del "Comitato Altrinit",
- non osservino le disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere degli organi sociali.
 
Articolo 24 - Durata e scioglimento
L'associazione è a tempo indeterminato e, pertanto, rimane in vita fino al conseguimento dello scopo sociale o a diversa decisione espressa dall'assemblea straordinaria.
 
Articolo 25 - Disposizioni generali
Il funzionamento tecnico amministrativo dell'associazione è disciplinato da un Regolamento di attuazione da redigersi ed approvarsi dal Consiglio Direttivo.
In tale regolamento saranno, altresì, definite le caratteristiche dei gruppi di lavoro e delle commissioni tecniche regionali.

 

 

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