"Comitato
ALTRINIT"
S
T A T U T O
dell'associazione "Comitato Altrinit" per l'istituzione
dell'ordine professionale dei traduttori e degli interpreti
Articolo 1 - Denominazione e Scopi
L'associazione
"Comitato Altrinit" (Albo Traduttori e Interpreti Italiano) non ha
finalità di lucro, è apolitica, apartitica ed aconfessionale.
Il suo scopo è l'istituzione dell'ordine professionale dei traduttori e degli interpreti.
Esso
si costituisce a seguito della raccolta di firme avviata da
Antonella Andreella per verificare l'effettivo interesse della
categoria dei traduttori e interpreti, degli attori delle formazione,
dei fruitori dei servizi di traduzione e interpretariato, nonché degli
intermediari del settore, verso l'istituzione dell'ordine professionale.
L'associazione
potrà svolgere ogni attività volta a conseguire il suo scopo sociale,
dialogando e sensibilizzando istituzioni, associazioni di categoria,
agenzie di traduzione, ordini professionali, docenti, studenti, nonché
i fruitori finali dei servizi di traduzione e interpretariato.
A
tale scopo l'associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere
tutte le operazioni di qualunque natura, anche contrattuali, necessarie
o utili alla realizzazione degli scopi sociali e in genere tutto ciò
che a tale oggetto sociale è affine e/o complementare, fino al
conseguimento degli scopi sociali, quindi anche nel corso delle
successive legislature e sostenendo le successive eventuali proposte di
legge che l'associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, riterrà
più vicine e rispondenti alle esigenze e alle prerogative della
categoria.
Articolo 2 - Sede e Rappresentanza
La sede legale e amministrativa dell'associazione è in Potenza Picena, via Fosso a Mare n. 14.
Il foro competente è quello di Macerata.
Articolo 3 - Soci
Il
numero dei soci dell'associazione è illimitato. Possono iscriversi
persone, fisiche o giuridiche, di qualunque nazionalità, a condizione
che abbiano già aderito alla raccolta di firme online in corso dal 22
febbraio 2005 sul sito www.altrinit.org.
I soci si distinguono in cinque categorie:
a) Fondatori
b) Ordinari con diritto di voto
c) Ordinari senza diritto di voto
d) Onorari
e) Sostenitori.
- Sono soci Fondatori coloro che hanno fatto parte dell'atto costitutivo dell'associazione;
-
sono soci Ordinari con diritto di voto coloro che hanno aderito alla
raccolta di firme online in corso dal 22 febbraio 2005 sul sito
www.altrinit.org, inviato richiesta di iscrizione all'associazione ed
hanno versato la quota annuale;
- sono soci Ordinari senza diritto
di voto coloro che hanno aderito alla raccolta di firme online in corso
dal 22 febbraio 2005 sul sito www.altrinit.org, inviato richiesta di
iscrizione all'associazione ma non intendono versare alcuna quota
annuale;
- sono soci Onorari gli enti e le associazioni di categoria
che sostengono le iniziative della presente associazione, nonchè tutti
coloro che per meriti o contributi di particolare rilievo, hanno dato
lustro allo sviluppo e alla diffusione di questa iniziativa. I soci
Onorari sono dispensati dal versamento della quota annuale ed hanno
diritto di voto;
- sono soci Sostenitori coloro che sostengono
economicamente le iniziative dell'associazione, vengono ammessi a
giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto.
L'iscrizione
all'associazione è valida purché l'attività di ciascun socio avvenga
nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le
finalità ed il presente statuto dell'associazione.
In caso contrario si prevede l'espulsione secondo le modalità di cui al successivo Art. 23.
Il "Comitato Altrinit" è indipendente da qualsiasi associazione, comitato, circolo, partito, ecc...
Articolo 4 - Patrimonio
Il patrimonio dell'associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell' associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti testamentari o altro.
Le entrate dell' associazione sono costituite:
a) dalle quote annuali versate dagli associati;
b) da sovvenzioni dello Stato e di enti pubblici o privati;
c) da proventi delle attività svolte.
Il
socio che esce o viene espulso dall'associazione non ha diritto a
pretendere il rimborso di quote od elargizioni versate
all'associazione.
L'associazione risponde delle proprie obbligazioni con il proprio patrimonio e le proprie entrate.
Articolo 5 - Quote annuali
Sono
ammessi ad iscriversi all'associazione coloro che abbiano aderito alla
raccolta di firme online in corso sul sito www.altrinit.org.
La
quota annuale dei soci ordinari è stabilita alla fine di ogni anno, per
l’anno successivo, mediante delibera del Consiglio Direttivo.
Il termine per il rinnovo della quota sociale decorre dall’1 gennaio al 28 febbraio di ogni anno.
Il
socio ordinario con diritto di voto che non rinnova l’iscrizione
versando la quota sociale entro il termine stabilito resterà socio
ordinario ma perderà il diritto di voto.Tale quota annuale non è
obbligatoria, vale a dire che la semplice richiesta di iscrizione come
socio ordinario è valida ai fini della regolare iscrizione come socio
ordinario del "Comitato Altrinit".
I soci che decidono di iscriversi senza versare la quota non hanno diritto di voto.
Coloro
che al momento della richiesta d'iscrizione desiderano versare una
quota superiore a quella dell'anno in corso, per sostenere le attività
dell'associazione, possono farlo.
Ciò non darà loro alcun diritto particolare rispetto agli altri soci.
Articolo 6 - Organi
Gli organi dell'associazione sono:
- Assemblea generale
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vicepresidente
- Tesoriere
- Segretario.
Tutte
le cariche sono gratuite e sono ricoperte di diritto, salvo rinuncia,
dai soci fondatori. Possono essere ammessi a far parte del Consiglio
Direttivo anche i soci ordinari con diritto di voto che ne facciano
richiesta, fino al raggiungimento del numero massimo di 9, come
previsto dall’art. 14 del presente Statuto.
Sono previsti dei rimborsi di spesa definiti come segue:
biglietto
aereo per gli spostamenti effettuati dalle regioni Sicilia e Sardegna o
comunque dalle regioni più lontane, considerate tali con delibera del
Consiglio Direttivo; biglietto ferroviario di II cl., più tutti gli
eventuali supplementi per il viaggio di A/R tra il luogo di residenza e
quello della riunione;
spese per altre classi ferroviarie o per
altri mezzi di trasporto saranno rimborsate fino alla concorrenza
dell'importo di cui sopra;
ospitalità in camera singola con bagno, in albergo di II categoria superiore.
Tutte le spese saranno rimborsate previa presentazione di giustificativo o dichiarazione sostitutiva.
Articolo 7 - Assemblea
L'assemblea generale è costituita da tutti i soci.
Hanno
diritto di voto tutti i soci, ad eccezione di quelli che abbiano deciso
di iscriversi all'associazione senza versare alcuna quota (soci
ordinari senza diritto di voto). L'Assemblea si riunisce ogni volta che
un singolo socio con diritto di voto ne fa richiesta, a condizione che
ci siano i fondi necessari. L’assemblea non può tenersi più di una
volta all'anno.
L'Assemblea si tiene nel luogo deciso, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo purché entro il territorio nazionale.
Se
nessun socio ordinario con diritto di voto richiede la convocazione
dell'Assemblea ordinaria durante un anno solare, i bilanci consuntivo e
preventivo possono essere discussi e deliberati online, tramite mailing
list riservata ai soci.
Articolo 8 - Convocazione dell'Assemblea
L'assemblea,
ordinaria o straordinaria, deve essere convocata dal Presidente con
avviso diramato a mezzo raccomandata postale od a mano, o a mezzo posta
elettronica o fax almeno quindici (15) giorni prima della data fissata
per la riunione e deve specificare il luogo, il giorno, l'ora e le
materie da trattare.
L'avviso può contenere anche il luogo, giorno ed ora della seconda convocazione che dovrà tenersi almeno un'ora dopo la prima.
Articolo 9 - Validità dell'Assemblea
L'assemblea
ordinaria di prima convocazione è valida quando sia presente, in
proprio o per delega, la maggioranza semplice dei soci che hanno
diritto di voto.
In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'assemblea
straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando
siano presenti, in proprio o per delega, i due terzi dei soci aventi
diritto di voto, ed in seconda convocazione almeno un terzo dei soci
aventi diritto di voto.
Articolo 10 - Rappresentanza in assemblea
I
soci con diritto di voto hanno facoltà di farsi rappresentare in
assemblea con delega scritta conferita ad un altro socio con diritto di
voto. Ogni socio non può detenere più di quattro deleghe. Le deleghe
vanno menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti
sociali.
L'assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua
assenza o impedimento dal Vicepresidente, ovvero anche in caso di
assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona designata
dall'assemblea stessa, assistito dal Segretario.
Il Presidente verifica la validità delle deleghe e constata la regolare costituzione dell'assemblea.
Il verbale dell'assemblea deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 11 - Votazioni
Per le votazioni si procede con il sistema dell'alzata di mano a voto palese.
Articolo 12 - Assemblea ordinaria
L'Assemblea ordinaria discute e delibera:
1. sulla relazione del Presidente circa l'attività svolta;
2.
sul bilancio consuntivo e sulla relazione del Tesoriere per l'anno
precedente, nonché sul bilancio preventivo per l'anno in corso;
3. su qualsiasi argomento messo all'O.d.G. e riguardante lo scopo sociale.
Le delibere sono adottate a maggioranza semplice degli intervenuti, in proprio o per delega.
Se
nessun socio ordinario con diritto di voto richiede la convocazione
dell'Assemblea ordinaria durante un anno solare, le delibere e le
attività svolte dal Consiglio Direttivo si intendono tacitamente
approvate dai soci.
Articolo 13 - Assemblea straordinaria
L'Assemblea straordinaria discute e delibera:
1. sulle modifiche Statutarie;
2. sullo scioglimento dell'associazione.
Sia
in prima che in seconda convocazione, le delibere sono adottate a
maggioranza dei due terzi degli intervenuti per quanto riguarda gli
argomenti al punto 1 ed a maggioranza semplice degli intervenuti per
quanto riguarda gli argomenti al punto 2.
Articolo 14 - Consiglio Direttivo
Il
Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di
nove membri, secondo quanto previsto all'art. 6 e dura in carica
secondo i termini di cui all'art. 24. Il consigliere che non partecipa
a due riunioni consecutive decade automaticamente.
Articolo 15 - Riunioni del Consiglio Direttivo
Il
Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria tutte le volte che si
renderà necessario su convocazione del Presidente o, in caso di sua
assenza, del Vicepresidente. Tale convocazione può essere diramata
anche per semplice lettera, posta elettronica o telefonicamente,
almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la
riunione.
La riunione è valida quando sia presente la maggioranza
semplice dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche
tramite webcam.
I componenti del Consiglio Direttivo possono
essere rappresentati per delega ad altro Consigliere. Ogni Consigliere
può ricevere una sola delega.
Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Nei
casi d'urgenza o qualora si rendesse necessario per il conseguimento
dello scopo sociale il Consiglio Direttivo può adottare delibere,
valide a tutti gli effetti, per posta elettronica (mailing list) da
ratificare alla prima riunione successiva.
Articolo 16 - Funzioni del Consiglio Direttivo
Il
Consiglio Direttivo ha potere decisionale e, pertanto, discute e
delibera su tutte le questioni poste all'Ordine del Giorno, purché in
linea con il conseguimento dello scopo sociale. Ciascuno dei membri può
proporre argomenti da inserire nell'O.d.G., comunicandoli al Presidente
almeno quaranta giorni prima della riunione.
Inoltre il Consiglio Direttivo:
- esamina e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo predisposti dal Tesoriere;
- vigila sulla esatta applicazione delle norme del presente Statuto;
-
delibera su tutte le materie, inerenti all'amministrazione ordinaria e
straordinaria dell'associazione che siano genericamente idonee al
raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera sulle proposte di esclusione dei soci;
- provvede all'esecuzione dei provvedimenti adottati.
Il Consiglio Direttivo può inoltre proporre emendamenti al presente Statuto da sottoporre all'Assemblea dei soci.
Articolo 17 - Presidente e Vicepresidente
Il
Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, ne convoca e
presiede le riunioni istituzionali, controlla e cura l'osservanza della
disciplina, nomina suoi rappresentanti personali con incarichi definiti
per iscritto. Prende sotto la sua responsabilità, tutti i provvedimenti
di urgenza e le iniziative ritenute necessarie per il conseguimento
dello scopo sociale, da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio
Direttivo.
Il Presidente conserva l’elenco ufficiale cartaceo dei
soci, con apposizione della data certa, che hanno aderito alla raccolta
di firme online. Lo stesso potrà essere esibito esclusivamente nei casi
specifici che si rendessero necessari per il conseguimento dello scopo
sociale. Detto elenco sarà aggiornato al momento dell’esibizione. Il
Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o
impedimento dello stesso e ne esercita le funzioni in caso di vacanza
della carica.
Articolo 18 - Tesoriere
Il
Tesoriere provvede all'amministrazione delle entrate, delle spese e del
patrimonio sociale, in esecuzione del bilancio delle delibere del
Consiglio Direttivo. Firma gli ordinativi di incasso e di pagamento e
prepara annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da
sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo e all'approvazione
dell'Assemblea.
Il Tesoriere ha potere di firma, disgiuntamente dal Presidente, sui conti correnti dell'associazione.
Il
Tesoriere è tenuto ad informare il Presidente di qualsiasi operazione
contabile effettuata. Può essere sostituito, in caso di impedimento o
di assenza, dal Presidente o dal Vicepresidente.
Articolo 19 - Segretario
Il
Segretario collabora con il Presidente per l'organizzazione e il
funzionamento dell'associazione; redige i verbali delle riunioni del
Consiglio Direttivo e delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
conserva i verbali delle riunioni degli organi dell'associazione, i
quali vengono archiviati presso la sede dell’Associazione. In caso di
assenza del Segretario nazionale alle riunioni del CD e delle
Assemblee ordinarie e straordinarie, la verbalizzazione delle stesse
verrà eseguita da uno dei Consiglieri presenti.
Articolo 20 - Diritti dei soci
I soci con diritto di voto hanno i seguenti diritti:
richiedere di far parte del Consiglio Direttivo.
richiedere la convocazione dell'assemblea ordinaria
approvare il bilancio consuntivo e preventivo
partecipare alle iniziative organizzate dall’associazione.
Articolo 21 - Doveri dei soci
I soci hanno i seguenti doveri:
- impegnarsi per il raggiungimento dello scopo sociale;
- tenere verso gli altri membri un comportamento improntato alla correttezza e alla buona fede, probità e decoro.
Articolo 22 - Recesso dei membri
Ciascun membro è libero di recedere dall'associazione in ogni momento, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo.
Articolo 23 - Esclusione dei membri
Possono
essere esclusi con delibera del Consiglio Direttivo, previa richiesta
di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni quei soci
che:
- contravvengano ai doveri indicati dal presente Statuto di cui all'articolo 21,
- agiscano in contrasto con lo scopo sociale del "Comitato Altrinit",
- non osservino le disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere degli organi sociali.
Articolo 24 - Durata e scioglimento
L'associazione
è a tempo indeterminato e, pertanto, rimane in vita fino al
conseguimento dello scopo sociale o a diversa decisione espressa
dall'assemblea straordinaria.
Articolo 25 - Disposizioni generali
Il
funzionamento tecnico amministrativo dell'associazione è disciplinato
dal presente Statuto, revisionato e approvato dall’assemblea
straordinaria tenutasi ad Ancona il 17 ottobre 2009.