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le presenti FAQ sono state elaborate in riferimento alla 14
legislatura; i riferimenti ai numeri degli articoli della proposta di
legge potrebbero non essere più attuali, tuttavia il contenuto
sostanziale conserva la propria validità
FAQ - Domande frequenti sulla Proposta per l'Istituzione dell'Ordine Professionale dei Traduttori e degli Interpreti
Domande specifiche sulla proposta di legge
- È richiesta la cittadinanza italiana per poter far parte dell'albo?
- Perché il requisito della residenza in Italia?
- Chi risiede all'estero non potrà più lavorare in Italia?
- L'Italia è l'unica nazione che propone un albo per traduttori e interpreti?
- Quali titoli di studio servirebbero per poter essere ammessi all'albo?
- In cosa consisterebbe l'esame di stato?
- Attualmente, quali professioni hanno Ordini professionali che ne regolano l'accesso?
- L'Italia è l'unica nazione in cui esistono professioni regolate dallo Stato?
- L'Unione Europea è contraria all'istituzione degli Ordini professionali?
- I tariffari sono una violazione di principi di libera concorrenza?
- In Italia si possono istituire nuovi ordini professionali?
- L'Istituzione dell'Ordine Professionale dei Traduttori e degli Interpreti è l'unico strumento per giungere al riconoscimento della professione?
- È questa la prima proposta di legge per l'istituzione di un Ordine professionale per traduttori e interpreti?
- Quali sono i rischi di peggiorare le attuali condizioni di lavoro dei professionisti del settore?
Domande generali sull'ordinamento delle professioni in Italia
Domande specifiche sulla proposta di legge
- È richiesta la cittadinanza italiana per poter far parte dell'albo?
- Perché il requisito della residenza in Italia?
- Chi risiede all'estero non potrà più lavorare in Italia?
- L'Italia è l'unica nazione che propone un albo per traduttori e interpreti?
- Quali titoli di studio servirebbero per poter essere ammessi all'albo? Secondo l'art. 13 della proposta di legge, le norme transitorie per l'iscrizione all'Albo prevedono:
- In cosa consisterebbe l'esame di stato?
- Attualmente, quali professioni hanno Ordini professionali che ne regolano l'accesso?
- L'Italia è l'unica nazione in cui esistono professioni regolate dallo Stato?
- L'Unione Europea è contraria all'istituzione degli Ordini professionali?
- I tariffari sono una violazione di principi di libera concorrenza?
- In Italia si possono istituire nuovi ordini professionali?
- L'istituzione dell'Ordine Professionale dei Traduttori e degli Interpreti è l'unico strumento per giungere al riconoscimento della professione?
- È questa la prima proposta di legge per l'istituzione di un Ordine professionale per Traduttori e Interpreti?
- Quali sono i rischi di peggiorare le attuali condizioni di lavoro dei professionisti del settore?
No, non è richiesta la cittadinanza italiana. Solo la residenza in Italia è obbligatoria per poter essere iscritti all'albo.
L'Art. 9, comma a, della proposta di legge indica infatti tra i requisiti:
a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente alla Repubblica italiana, ovvero essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità attestato dal Ministero degli affari esteri;
In pratica, questo significa che per poter essere ammessi all'albo occorrerà essere cittadini italiani, oppure cittadini europei, oppure cittadini di qualsiasi altra nazione al di fuori dell'Unione Europea per cui si applichi il principio del trattamento di reciprocità.
Per quanto riguarda la professione di traduttore o interprete, questo trattamento di fatto esiste per tutte le nazioni del mondo, poiché in nessuna viene impedito agli italiani di lavorare come traduttori e interpreti. Quindi la condizione di reciprocità è già automaticamente soddisfatta con qualsiasi Paese. La cittadinanza italiana non è perciò obbligatoria, e nessun cittadino straniero residente in Italia verrebbe escluso dalla domanda di amissione.
- Per charire più in dettaglio:
Per tutti i normali diritti e obblighi civili (esclusi quelli per cui è richiesta in modo particolare la cittadinanza, per es. per il voto), basta la residenza o il regolare permesso di soggiorno a conferire pari trattamento anche a chi non è cittadino italiano [1].
Al di là dei normali accordi sui diritti civili, vi sono poi accordi aggiuntivi e specifici (elencati sul sito del Ministero degli Affari Esteri) che si applicano di solito a questioni particolari, prevalentemente di natura fiscale o commerciale, come ad esempio l'apertura di determinate attività commerciali, la compravendita di immobili, l'accesso ai mutui o all'edilizia popolare, e l'esercizio di attività autonome e libere professioni.
Una clausola specifica sulla cittadinanza, formulata come quella sopra citata dalla proposta di legge, è inclusa nei requisiti di altri ordini professionali già esistenti [2], sempre con il riferimento preciso alla condizione di reciprocità, proprio per escludere l'eventualità che la legge in questione conferisca ai cittadini del Paese x residenti in Italia dei diritti particolari che potrebbero essere negati ai cittadini italiani residenti nel Paese x.
Poiché questa eventuale assenza di reciprocità (ossia negazione di specifici diritti a cittadini italiani residenti all'estero) in merito all'accesso alla professione di traduttore e interprete non esiste in alcun Paese al mondo, nessuna nazionalità sarà di fatto esclusa dalla possibilità di chiedere l'ammissione all'albo.
Quindi, la clausola si riferisce alla cittadinanza italiana ma non la pone affatto come requisito obbligatorio. Tutti i cittadini stranieri che siano regolarmente residenti in Italia avranno la stessa identica possibilità di accedere all'albo dei cittadini italiani o di Paesi europei.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare la già citata documentazione relativa sul sito del Ministero degli Esteri, o anche rivolgersi direttamente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Ministero stesso.
Un Ordine professionale istituito in Italia, in quanto ordinamento giuridico italiano, può applicarsi solo al territorio nazionale. Quindi la residenza in Italia è un requisito ovvio per l'appartenenza all'albo.
I residenti all'estero potranno continuare a esercitare la professione di traduttore o interprete per clienti e agenzie italiane esattamente come adesso, senza dover far parte dell'albo.
Essendo la residenza un requisito per l'ammissione, i traduttori e gli interpreti che non vivono in Italia non potranno iscriversi all'albo, ma non sarà loro nemmeno richiesta l'appartenenza all'albo per poter lavorare con clienti italiani (non può essere richiesta, dato che la legge avrebbe valore solo sul territorio italiano).
In Gran Bretagna, l'Institute of Linguists ha avanzato di recente la richiesta di riconoscimento tramite "charter" [3], che consentirebbe all'ente di agire come un ordine professionale, ponendo requisiti (qualifiche ed esame di amissione) per l'accesso alla professione. Lo IoL ha espresso così la motivazione per la richiesta:
Un istituto riconosciuto come albo professionale per i linguisti
Le professioni linguistiche (traduttori, interpreti, insegnanti di lingua o esperti bilingue) non hanno un ente professionale a cui sia il pubblico sia i professionisti stessi possano far riferimento, con norme che regolino quelle attività professionali nell'interesse pubblico. L'Institute of Linguists si sta organizzando per richiedere il riconoscimento come ordine professionale tramite "charter", un'iniziativa che ha ricevuto ampio sostegno sia al suo interno che dall'esterno.
L'attività dell'Istituto è di grande importanza per l'interesse pubblico; la natura del suo lavoro e la sua struttura rispondono già ai criteri generali per gli enti candidati al riconoscimento. Il conferimento del "charter" è un marchio di approvazione, un segnale che l'ente in questione è un ente professionale di alto livello, il riconoscimento che le sue attività sono importanti e vanno quindi tutelate tramite la regolamentazione governativa, nell'interesse nazionale.
Attualmente, chiunque si può definire professionista nel settore linguistico e pubblicizzare i servizi che offre. Non esiste alcuna legge, simile a quelle che regolano il settore medico, legale o contabile, che impedisca di praticare la professione di traduttore o interprete a chi non ne ha le qualifiche. Perciò i clienti che si rivolgono a un professionista delle lingue di solito insistono a richiederne l'appartenza a un ente professionale (e quindi l'aderenza al suo codice di condotta). Sarebbe certamente meglio se quell'ente avesse il riconoscimento tramite "charter", con tutta la maggiore tutela che ciò implica. Ne trarrebbero vantaggio sia i consumatori sia i professionisti qualificati e con esperienza. Ne avrebbero uno svantaggio solo quelli non qualificati.
[...]
Se finalmente chi lavora come traduttore o interprete professionista potesse vantare l'appartenenza a un ordine professionale, si farebbe un grande passo avanti. A vantaggio anche dei clienti, sia nei servizi pubblici sia nelle imprese, a cui un ordine professionale offrirebbe maggiori garanzie. Non siamo l'unico ente professionale per questa categoria in Gran Bretagna, ma crediamo di essere l'unico a trovarsi nella posizione di richiedere il riconoscimento dello stato giuridico di "charter". Faremo perciò ogni sforzo per coinvolgere altri in questo progetto, nell'interesse generale della nostra professione.
(Testo originale in inglese:
http://www.iol.org.uk/membership/news.asp#charter)
1. Sino a quando non saranno attuate le disposizioni sull'esame di Stato di cui all'articolo 10, sono considerati equipollenti ai requisiti di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 dell'articolo 9:
a) per i traduttori:
1) il diploma di laurea in traduzione conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente, e un'esperienza professionale di almeno un anno comprovata dall'esecuzione di almeno 500 cartelle dattiloscritte;
2) altro diploma di laurea conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente, ovvero diploma di traduttore o interprete conseguito alla fine di un corso triennale presso una università o presso scuole superiori per traduttori e interpreti riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, e due anni di esperienza professionale comprovata dall'esecuzione di almeno 1000 cartelle dattiloscritte;
3) il diploma di traduttore interprete corrispondente in lingue estere conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente, ovvero diploma di traduttore o interprete conseguito alla fine di un corso biennale universitario o presso scuole superiori per traduttori e interpreti riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, e tre anni di esperienza professionale comprovata dall'esecuzione di almeno 1500 cartelle dattiloscritte;
4) il diploma di maturità o equiparato e sei anni di esperienza professionale comprovata dall'esecuzione di 3000 cartelle dattiloscritte;
b) per gli interpreti di conferenza:
1) il diploma di laurea in interpretazione conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente, e una esperienza professionale di due anni comprovata dall'effettuazione di 150 giornate di interpretazione di conferenza;
2) altro diploma di laurea conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente, ovvero diploma di interprete conseguito alla fine di un corso triennale presso una università o presso scuole superiori per traduttori e interpreti riconosciute ai sensi della legge
11 ottobre 1986, n. 697, e tre anni di esperienza professionale comprovata dalla effettuazione di 200 giornate di interpretazione di conferenza;3) il diploma di maturità o equiparato e sei anni di esperienza professionale comprovata dalla effettuazione di 400 giornate di interpretazione di conferenza;
c) per gli interpreti di trattativa:
1) il diploma di traduttore interprete corrispondente in lingue estere conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente, o rilasciato da scuole superiori per interpreti e traduttori riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, ovvero diploma di laurea in discipline diverse rilasciato da università italiane o straniere, e due anni di esperienza professionale comprovata dall'effettuazione di almeno 150 giornate di interpretazione di trattativa;
2) il diploma di maturità o equiparato e quattro anni di esperienza professionale comprovata dalla effettuazione di almeno 300 giornate di interpretazione di trattativa.
2. Per le lingue di scarsa diffusione i requisiti di cui al comma 1 saranno valutati discrezionalmente dalla commissione di cui all'articolo 14.
3. Le competenze linguistiche vengono classificate come lingua madre o equivalente (lingua A), lingue attive (lingue B) e lingue passive (lingue C), di cui all'articolo 11.
Le modalità precise sono ancora da definire. Sarà l'albo stesso, con i rappresentanti delle professioni, a definire le procedure per l'esame. (Art. 10)
Domande generali sull'ordinamento delle professioni in Italia
L'elenco comprende: Agenti di cambio; Agronomi e Dottori Forestali; Agrotecnici; Architetti; Assistenti sociali; Attuari; Avvocati; Biologi; Chimici; Dottori commercialisti; Consulenti del lavoro; Geologi; Geometri; Giornalisti; Ingegneri; Notai; Psicologi; Ragionieri e periti commerciali; Revisori contabili; Tecnologi alimentari; Periti agrari; Periti industriali.
Fonte:
Ministero della Giustizia
http://www.giustizia.it/professioni/ord_coll_vig.htm
No, esistono tuttavia ordinamenti e sistemi diversi. Il principio di regolare certe professioni con competenze specifiche e di interesse pubblico è riconosciuto in molte nazioni, cambiano le modalità di attuazione di quel principio.
Per esempio, negli Stati Uniti lo Stato non istituisce direttamente ordini professionali presso un suo dipartimento come in Italia (dove gli ordini e albi sono soggetti all'approvazione e alla vigilanza del Ministero di Giustizia), ma stabilisce quali professioni siano regolamentate attraverso licenze di abilitazione all'esercizio ("license"), spesso attraverso associazioni a cui sono assegnate funzioni normative, con appartenenza obbligatoria o facoltativa, a seconda delle leggi dei vari Stati. Come in Italia, per esercitare queste professioni regolamentate sono stabiliti precisi requisiti di accesso tramite qualifiche comprovate, periodi di praticantato e superamento di prove di ammissione. Si parla non di iscritti a ordini ma di professionisti "licensed", ossia abilitati a praticare la loro professione. La "license" è necessaria per esercitare e può essere revocata per violazione degli standard imposti dall'associazione preposta.
Nel Regno Unito e in Irlanda le professioni regolamentate sono invece riconosciute in modi diversi, spesso tramite "chartered bodies", ossia organizzazioni con competenze normative e disciplinari.
⇢ Fonti e ulteriori riferimenti
No, l'Unione Europea non ha espresso, né in direttive né in proposte di legge, alcuna volontà di abolire gli ordini professionali, che esistono non solo in Italia ma anche negli altri Paesi membri. Anzi, di recente, è stato approvato un nuovo provvedimento per favorire il riconoscimento delle qualifiche professionali tra Paesi dell'Unione Europea, in cui è stato riconfermato esplicitamente il diritto dei singoli Stati di decidere come regolare le professioni al proprio interno:
Per quanto riguarda l'esercizio in regime di libera prestazione di servizi, il professionista potrà esercitare con il titolo del Paese d'origine e sarà esonerato dall'obbligo di iscrizione all'Albo.
Ma lo Stato di arrivo potrà imporre una forma di registrazione.
(...) gli Stati di appartenenza restano gli unici referenti per quanto concerne l'organizzazione della professione.
(...) La proposta dà inoltre la possibilità agli Stati membri di delegare parte della gestione delle professioni agli Ordini professionali.
La discussione in sede europea in materia di ordinamento delle professioni ha riguardato l'opportunità di applicare norme per la concorrenza non solo alle imprese ma anche agli ordini professionali, soprattutto per aspetti specifici quali tariffari. Si tratta di posizioni che auspicano una riforma rivolta a porre maggiore enfasi sulla tutela dei consumatori e non solo dei professionisti, senza necessariamente contrastare il principio della regolamentazione di professioni con particolari caratteristiche di interesse pubblico.
All'Unione Europea interessa principalmente che non si discrimini tra cittadini degli Stati membri. A ogni Stato viene lasciato il compito di decidere come regolare le professioni sul proprio territorio secondo il proprio ordinamento legislativo, l'importante è che non siano posti limiti di accesso ai cittadini di un altro Stato europeo.
Questo principio è pienamente rispettato dalla proposta di legge C766 per l'istituzione dell'Ordine professionale per traduttori e interpreti, che nei requisiti indicati considera del tutto equivalente la cittadinanza italiana e la cittadinanza di altri Stati europei
(oltre che di tutti gli Stati extra-europei con cui esistano accordi di reciprocità (si veda la domanda 1).⇢ Fonti e ulteriori riferimenti
La proposta di legge prevede che l'albo, composto da rappresentanti della categoria, possa proporre (non imporre) tariffari, che si intendono come tariffari minimi, come attualmente previsto in molti Ordini professionali esistenti.
È da notare però che di recente sono state accolte le obiezioni all'applicazione di tariffari obbligatori espresse già dal 1999 dall'Autorità Garante della Concorrenza sul Mercato (Antitrust) nonché a livello europeo, per cui la tendenza è quella di evitare una diretta imposizione di tariffe, e lasciare invece una funzione indicativa ai tariffari, secondo il principio della doppia tutela, sia per i professionisti sia per i fruitori dei loro servizi.
Un albo istituito dopo questo decreto non sarebbe quindi da considerarsi come un meccanismo automatico di influenza diretta sul mercato, o di "protezionismo" per la categoria. Le eventuali tariffe suggerite sarebbero comunque solo quelle minime, tali da permettere margini di gioco al di sopra di queste, quindi senza impedire la concorrenza. Le tariffe non sono quindi oggetto di regolamentazione né il motivo per la proposta di creazione di un albo. Si potrà verificare piuttosto un effetto indiretto del principio stesso di regolamentazione dell'accesso alla professione tramite specifici requisiti di qualificazione. Questo tipo di selezione di base potrebbe già risultare efficace nel ridurre fenomeni di corsa sfrenata al ribasso, che spesso possono creare un circolo vizioso che compromette la qualità dei servizi per i clienti, nonché la reputazione della categoria.
Sì, è possibile. Nel sistema vigente, in cui varie professioni sono già regolate tramite ordini e albi professionali (secondo i principi sanciti dalla Costituzione italiana [4] e dal Codice Civile [5], oltre alla normativa specifica per ogni ordine), alcuni dei quali costituiti anche di recente, non esiste alcun impedimento alla creazione di nuovi ordini o albi (oltre a quelli già esistenti) per categorie professionali non ancora regolate.
Inoltre, anche recenti interventi a livello europeo per facilitare il riconoscimento delle qualifiche professionali in Paesi diversi da quello di origine riconfermano il diritto di ogni Stato membro di poter regolare alcune professioni tramite Ordini Professionali:
La proposta dà inoltre la possibilità agli Stati membri di delegare parte della gestione delle professioni agli Ordini professionali.
Nell'attuale ordinamento delle professioni, sì, è l'unico strumento per il riconoscimento giuridico vero e proprio della professione e quindi la sua regolamentazione. Al di fuori di ordini e albi, infatti, esistono solamente le cosiddette professioni libere, ossia senza alcun tipo di ordinamento legale specifico nè requisiti particolari di abilitazione.
No, già nella XIII legislatura sono state presentate ben due proposte (C. 700 - C. 2320), che erano già state assegnate in sede referente e consultiva alla XVII Commissione Cultura della Camera e avevano avuto il parere favorevole sia della Commissione Cultura che della Commissione Giustizia. Se ne perdono le tracce in corrispondenza della richiesta di trasferimento in sede legislativa. Compaiono difatti sia nella convocazione in sede legislativa del 12 marzo 1998, poi aggiornata al 10 Marzo 1998, che nel resoconto del 10 Marzo 1998 della VII Commissione Cultura con un laconico "Subordinatamente alla effettiva assegnazione"...
Nessuno, la situazione
attuale è tale che niente può peggiorarla...
Attenzione: la frase sopra
riportata contiene una leggerissima
punta di ironia, indicata per chi ha carenze di ferro... (irony/iron...
ahem... ci si passi questo sofisticatissimo gioco di parole bilingue
per chiudere su un registro meno serioso!)
Fonti e riferimenti citati
Fonti e riferimenti sull'ordinamento delle professioni nel resto del mondo:
⇢ Definizione di professione
regolamentata nell'ordinamento
statunitense
http://en.wikipedia.org/wiki/Profession
A professional is usually licensed and regulated by a particular quasi-governmental organization, such as a bar association. To get a license, the professional must receive certain education (such as graduating from medical school), and pass further examinations and/or apprenticeships. Professionals are also subject to discipline, including revocation of their license, if they breach the standards set out by the governing organization. People without licenses are usually prohibited by law from engaging in those activities practiced by professionals.
⇢ Elenco di professioni
regolamentate nello stato di New York
http://www.op.nysed.gov/proflist.htm
⇢ Informazioni sulle procedure
di abilitazione per le professioni
regolamentate nello Stato di New York
http://www.op.nysed.gov/geninfo.htm
⇢ "L'ordinamento delle
professioni: problemi italiani e modelli
stranieri", trascrizione di un intervento del prof. Sabino Cassese,
docente di Diritto Amministrativo nella facoltà di giurisprudenza
dell'Università di Roma "La Sapienza".
http://www.odg.mi.it/cass01.htm
Sul modello inglese:L'OCSE ha fatto uno studio che è intitolato "Regulatory Reform Project" su i "Professional Business Services" cioè sull'attività professionale. Ora, in questo studio dell'OCSE risulta che nei 28 paesi dell'OCSE vi sono almeno tre comuni caratteristiche delle professioni:
- le professioni sono regolate da Ordini e gli Ordini hanno le funzioni di tenere gli Albi, di stabilire regole etiche o deontologiche, di disciplinare gli iscritti e di determinare le tariffe.
- alle professioni sono stabiliti dei requisiti di ammissione che si controllano mediante titoli, pratica ed esami.
- vi sono limiti al ricorso alle società e alla pubblicità.
Dunque, ho fatto questa panoramica sinteticissima su 28 Paesi per dire che non è che del nostro ordinamento delle professioni si dica che è una mostruosità che avete solo in Italia; l'ordinamento delle professioni è una cosa che esiste in moltissimi Paesi moderni, e quindi non è un fatto che noi scopriamo soltanto in Italia.
L'ordinamento delle professioni, però, ha due modelli tipici.
I due modelli sono quello inglese-americano e quello che chiamiamo continentale, francese-italiano-tedesco.
3.2 - Il modello inglese.
Anche in Inghilterra, il mondo della "free competition", vi sono regolazioni; e vi sono cinque tipi di regolazioni.
- per legge
- "Royal Charter", noi diremmo per regolamento,
- in base al "Company's Act", noi diremmo in base al Codice Civile della società per azioni,
- autoregolamentati
- e infine professioni che hanno un "Roll" cioè un Albo che è detenuto direttamente da un Ministero.
Ma, e questo è la differenza importante rispetto all'Italia, in Inghilterra vi sono professioni dove si protegge il titolo, e professioni dove si protegge l'attività professionale. Vi sono professioni dove si stabilisce soltanto chi può usare il titolo, ma l'attività non è riservata; quindi si può usare il titolo di dottore, però quell'attività può essere svolta anche da altre persone. La persona che si rivolge a un professionista che non ha il titolo sa che si sta rivolgendo ad un soggetto che non è lo specialista di quella materia.
Oppure vi sono professioni nelle quali è regolato l'esercizio della professione e quindi è stabilito chi può svolgere quell'attività, solo a questa ci si può rivolgere per avere un operazione chirurgica, per avere una difesa davanti al Tribunale, per avere un progetto, e così via.
Gli Ordini Professionali che vengono chiamati in inglese "Statutory regulatory bodies", cioè corpi regolatori regolati da leggi, non sono pubblici, sono persone private, controllano l'ammissione, la condotta con codici deontologici, la disciplina, e stabiliscono prezzi indicativi. Vi è su di essi anche un controllo pubblico, ma solo su quelli istituiti per legge.
⇢ Studio comparativo del
Parlamento Europeo sul ruolo degli ordini
professionali a fronte dell'attuazione del diritto comunitario
http://www.europarl.eu.int/comparl/juri/studies/juri_108_it.pdf
[...] nel Regno Unito e in Irlanda esistono forme particolari d'organizzazione, nello specifico quelle denominate "chartered bodies", che hanno competenze particolari (tanto che si è arrivati ad assimilare la professione esercitata dai membri di tale associazione o organizzazione a una professione regolamentata [...]).
Fonti e riferimenti sulla posizione dell'Unione Europea:
⇢ Francesca Sara, Tesi di
Laurea: La Disciplina delle professioni
Introduzione, pagina 9 (documento PDF
scaricabile cliccando sul tasto "Preview")
http://www.tesionline.it/default/tesi.asp?idt=8699
Non è neanche esatto affermare che l'Europa impone l'abolizione degli Ordini professionali: la Comunità Europea esige che non vi siano barriere alla circolazione di merci, persone e lavoratori fra i diversi Stati e che sia garantito al professionista di uno Stato europeo di poter liberamente esercitare negli altri Stati.
⇢ Documenti informativi sulla
riforma delle professioni, sul sito
dell'Ordine dei Giornalisti
http://www.odg.mi.it/ponte2.htm
1.1. L'ordinamento giuridico italiano e la Ue
La disciplina comunitaria è, comunque, sostanzialmente neutra rispetto all'esistenza o meno degli Ordini professionali. Con le leggi comunitarie del 1990 (n. 428/1990) e del 1994 (n. 52/1996) - in base alle quali i cittadini comunitari possono iscriversi agli elenchi dei pubblicisti e dei professionisti dell'Albo e al Registro dei Praticanti nonché possono essere editori e direttori di quotidiani e periodici nel nostro Paese - l'Italia ha imboccato la via della compatibilità dell'Ordine dei Giornalisti con la Ue attraverso il riconoscimento dell'organizzazione in essere della professione e della reciprocità. Alla Ue interessa che ai cittadini comunitari siano accordati gli stessi "diritti" dei cittadini italiani, che esercitano la professione giornalistica.
Note.
[1] Dalla pagina apposita sito del Ministero degli Esteri:
Ai sensi dell'articolo 16 delle "Disposizioni sulla legge in generale", contenute nel Regio Decreto n.262 del 16 marzo 1942
"Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere".
Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e del suo regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394), il cittadino extracomunitario che soggiorni in territorio italiano e sia titolare della carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo e familiari gode dei diritti civili che la legge riconosce al cittadino italiano senza che vi sia necessità di verificare l'esistenza della condizione di reciprocità. Né esistono, allo stato, accordi bilaterali che prevedano, per lo straniero, condizioni meno favorevoli di quelle previste dalle norme interne.
[2] Si veda per esempio dal regolamento per l'ammissione all'albo degli ingegneri e degli architetti:
La domanda di iscrizione nell'albo deve essere [...] munita dei seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana, o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
c) certificato di residenza;
Da quello per ragionieri e periti commerciali:
1. Per ottenere l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale è necessario:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
[3] Il "charter" inglese è un'autorizzazione concessa a individui o associazioni, per quanto riguarda le professioni è simile negli effetti alla "license" statunitense.
Per una definizione sintetica di "charter":
Un charter è un documento che conferisce precisi diritti a una città, università o istituzione. [...]
Un charter è un documento legalmente vincolante che sancisce la costituzione di un'organizzazione o un'istituzione e ne indica lo scopo, l'ambito di responsabilità, lo statuto e il regolamento.
Organizzazioni come quella degli ingegneri civili nel Regno Unito hanno lo stato giuridico di charter al fine di preservare e promuovere la scienza e la pratica dell'ingegneria civile nel Regno Unito, e grazie al charter ha il diritto di regolamentare l'attività professionale degli ingegneri civili nel Regno Unito. Si ha così il riconoscimento giuridico in qualità di ingegnere certificato tramite charter per i professionisti che soddisfano i requisiti dell'organizzazione che detiene il charter.
Testo originale in inglese tratto da http://www.answers.com/charter:
A charter is a document bestowing certain rights on a town, city, university or institution. [...]
A charter is a legally binding document incorporating an organization or institution and specifying its purpose, remit or bylaws.
Organisations such as the Institution of Civil Engineers in the UK is chartered to maintain and advance the science and practice of civil engineering in the UK, and by this charter has the right to regulate the business of civil engineering in the UK; this gives rise to a status of a chartered engineer - one who satisfies the requirements of the charter holding organisation.
The
Columbia Electronic Encyclopedia, Sixth
Edition.
2003, Columbia University Press.
Si vedano anche i già citati riferimenti all'ordinamento inglese.
[4] Articolo 33 della Costituzione italiana:
Costituzione Italiana
Articolo 33
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
[5] Articolo 2229 del codice civile:
Codice Civile
Capo II: Delle professioni intellettuali
Art. 2229 Esercizio delle professioni intellettuali
La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione e ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.
Ultimo
aggiornamento: Venerdì, 10 giugno 2005
A cura di Monica Cainarca
(email: mocai chiocciola vodafone punto it)
